DISTACCO IMPIANTO RISCALDAMENTO DOPO RIFORMA CONDOMINIO 2012
La Legge n. 220/12 modifica l'art. 26, della Legge n. 10/91, quella che regola la maggioranza necessaria in assemblea di condominio per approvare interventi di contenimento del consumo energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili:
“tali decisioni saranno valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti in assemblea ma con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.”
La modifica dell'art. 1118 del Codice Civile per guanto riguarda il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato che recita testualmente:
“II condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
Anche in questo caso la formulazione della norma è di difficile interpretazione in quanto individuare con chiarezza la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria nel nostro panorama legislativo non è facile.
Sul piano tecnico gli aggravi di spesa e gli squilibri ci sono quasi sempre.
Il progetto in origine prevedeva di servire un determinato numero di utenze, in caso di diminuzione riduce il rendimento globale medio stagionale, le spese di manutenzione ordinaria rimangono pressoché invariate e vanno divise per un numero di condomini utilizzatori inferiore.
E eventuali i locali condominiali riscaldati (vani scala, abitazione del portiere etc.) devono comunque essere riscaldati e le pompe elettriche del circuito di riscaldamento funzioneranno a un punto di funzionamento corrispondente all'intersezione tra curva caratteristica del circuito e curva di prevalenza della pompa, con consumi elettrici quasi uguali alla situazione precedente al distacco.
Pertanto la valutazione tecnico economica del distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale deve essere eseguita da esperti del settore in grado di fornirvi tutti gli elementi per valutare l’opportunità o meno del distacco ed i costi comunque da sostenere.
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