Evitare il ricalcolo millesimale secondo la UNI 10200 .
Il D.Lgs 141 del 18 luglio 2016 ha introdotto delle importanti novità in tema di contabilizzazione, modificando l'articolo 9 del precedente D.Lgs 102 del 4 luglio 2014.
Cosa viene detto in merito alla contabilizzazione e ai criteri di riparto:
"... quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate..."Di fatto uno sbilancio dei fabbisogni superiore al 50% è la normalità negli edifici costruiti prima degli anni '90. Lo sbilancio tipico tra un appartamento al piano terreno, confinante con le cantine, e un identico appartamento al primo piano è infatti compreso tra il 50 e il 70%.
Supponiamo che il condominio non abbia ancora aggiornato i millesimi di riscaldamento, e voglia evitare di utilizzare i criteri proposti dalla UNI 10200, altamente penalizzanti per gli appartamenti al piano terra e all'ultimo piano;
in questo caso deve anzitutto incaricare un professionista di redigere la relazione relativa ai fabbisogni energetici degli appartamenti, che dimostri la presenza di uno sbilancio superiore al 50%.
Poi verrà indetta un assemblea condominiale, in cui si deciderà con quale criterio redigere il nuovo riparto o se lasciare le cose così come stanno.
I costi della relazione
La valutazione non coinvolgerà tutto l'edificio, ma farà un raffronto tra un appartamento al primo piano e appartamenti di metratura ed esposizione simile al piano terra e all'ultimo piano.Per avere dati attendibili basterà prendere in considerazione due tipologie di appartamenti di metratura diversa ed esposizione differente.
Descrizione | costo totale |
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Perizia tecnica | € 1800,00 |
Importi non comprendono iva e cassa previdenziale.
La perizia sarà redatta da termotecnici abilitati ed iscritti all'albo professionale.
Calcolo millesimale secondo la UNI 10200.
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