RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI ANDRONE CONDOMINIO.

Ripartizione delle spese accessorie androne condominiale, riferimenti normativi e giurisprudenza.

L’androne rappresenta una delle parti comuni dell’edificio ,salvo diverso titolo (art. 1117 c.c) e pertanto si presume di proprietà comune di tutti i condomini a prescindere dal diverso utilizzo.
Le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ricostruzione o riparazione e quelle per illuminazione e pulizia vanno quindi poste a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi della tabella proprietà.
Nel caso vi siano unità immobiliari con accesso indipendente dall’androne, ma inseriti nel condominio (esempio negozi con ingresso autonomo dalla strada) devono contribuire alle suddette spese.
In mancanza di indicazione specifiche nel regolamento condominiale, si presume, infatti, che detti proprietari debbano farne uso quale accesso indispensabile per l’utilizzo e la conservazione di altre parti comuni a tutto l’edificio, quali, ad esempio, la copertura e i locali scantinati (Cass. civ. n. 761 del 5 febbraio 1979).
Qualora sia dimostrabile che i proprietari di unità immobiliari aventi accesso indipendente fanno un minore uso dell’androne rispetto agli altri condomini, i medesimi dovranno concorrere nel pagamento delle spese in misura ridotta (Cass. civ. n. 2328 del 6 giugno 1977; Cass. civ. n. 761 del 5 febbraio 1979; Cass. civ. n. 4646 del 16 luglio 1981).
La misura di tale riduzione deve essere valutata e ponderata caso per caso dal tecnico che redige le tabelle, previo opportuno sopralluogo e dopo aver analizzato le schede catastali di tutte le unità immobiliari del condominio.