RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI BALCONI E SOTTOBALCONI, GUAINA IMPERMEABILE

Proprietà dei balconi

I balconi sono di proprietà esclusiva e sono definiti pertinenze, anche in assenza d’indicazioni nel titolo di acquisto, se sono posti al servizio di proprietà esclusiva (cass. civ. 4861 del 30.7.1981, n. 1177 del 29.10.1992 e n. 7148 del 23.6.1995).
I balconi non costituiscono parte comune in quanto non hanno funzione portante per il fabbricato ai sensi dell’art. 1117 cod. civile. Solo nei casi in cui i balconi hanno accesso da parti comuni sono da considerarsi pertinenze delle parti comuni.

Ripartizione delle spese condominiali

  1. Elementi a vista di facciata: tinteggiatura e manutenzione, spese a carico di tutti condomini in base alle rispettive quote millesimali (trib. Roma 12843 del 7.10.1985).
  2. Elementi decorativi aventi solo funzione estetica, spese a carico di tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali (cass. civ. 7603 del 30.8.1994). Elementi interni che non siano a vista di facciata, spese a carico del singolo Proprietario del balcone.
  3. Ballatoi a balconata esterna: i rifacimenti di frontalini, ringhiere parapetti sono a carico di tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali; per il rifacimento del piano di calpestio o del suo sostegno si applica l’art. 1124 cod. civ. considerandoli componenti delle scale (trib. Milano 12061 del 6.10.1988).
  4. Frontalini, riparazione: spese a carico di tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali (trib. Milano 4173 e 4193 del 26.5.1988).
  5. Impermeabilizzazione del balcone: spese per impermeabilizzare un balcone siano addebitabili per metà al proprietario del balcone e per metà al proprietario sottostante che evidentemente da tale opera riceve vantaggio.
  6. Infissi esterni: (finestre, porta finestra, tapparelle, persiane, scuri, ecc), spese a carico del proprietario del balcone.
  7. Parapetti o balaustre: spese a carico del condomino proprietario del balcone; Nel caso in cui si tratti di componenti rilevanti per il decoro della facciata le spese di riparazione sono a carico di tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali (trib. Milano 11296 del 23.11.1987, cass. civ. 568 del 19.1.2000 e 637 del 21.1.2000).

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